
Si invitano le imprese a prendere visione degli Accordi sottoscritti riguardanti la nuova gestione della contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi, applicabile alle nuove assunzioni a decorrere dal 1° ottobre 2025.
In allegato è disponibile anche una breve guida per l’adeguamento su Soldo.
L’Accordo è stato sottoscritto dalle Parti Sociali del settore edile il 4 luglio 2025, e successivamente integrato con Addendum del 15 luglio 2025.
Tale Accordo definisce le nuove modalità di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi, operative dal 1° ottobre 2025.
Il contributo al Fondo Prevedi è dovuto esclusivamente per i rapporti di lavoro con durata superiore a tre mesi.
Calcolo della durata contrattuale:
Le frazioni inferiori a 15 giorni non si considerano.
Le frazioni uguali o superiori a 15 giorni si considerano come un mese intero.
Il contributo contrattuale va versato a partire dal quarto mese di rapporto, includendo retroattivamente i tre mesi precedenti.
Per i contratti di durata non superiore a tre mesi, non è previsto il versamento al Fondo Prevedi.
Tuttavia, è previsto un importo sostitutivo a carico dell’azienda, come segue:
Impiegati: l’impresa eroga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, determinato in base alla Tabella A (importi mensili fissi per livello).
Operai: l’impresa versa alla Cassa Edile un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, secondo la Tabella B (coefficienti orari per livello).
Tale importo viene poi erogato al lavoratore insieme alla GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).
Il punto 3 dell’Accordo (importo sostitutivo) si applica quindi anche ai contratti di durata pari o inferiore a tre mesi.
Nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di una posizione attiva presso Prevedi (per esempio con versamenti aggiuntivi, TFR maturando o contributo aggiuntivo dell’1%),
il contributo contrattuale è dovuto fin dal primo mese di assunzione.
Le Parti Sociali si sono impegnate a definire criteri condivisi per l’annullamento delle posizioni Prevedi inattive da lungo tempo, ossia prive di contribuzione effettiva.
Al fine di garantire una corretta gestione degli adempimenti, verranno successivamente fornite istruzioni operative specifiche per la compilazione del MUT.
Nell’Accordo del 4 luglio 2025 sono riportate le seguenti tabelle di riferimento:
Tabella A – Impiegati (Industria e Artigianato):
valori mensili lordi da corrispondere in busta paga al termine del contratto.
Tabella B – Operai (Industria e Artigianato):
importo orario lordo, da versare alla Cassa Edile, che successivamente lo eroga al lavoratore insieme alla GNF.
L’importo va moltiplicato per le ore ordinarie effettivamente lavorate.
Il totale arrotondato all’euro va versato alla Cassa Edile, che provvederà al pagamento al lavoratore.




