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Congruità Nazionale

Documento FAQ_unitario

 

 

Altre nozioni in sintesi

CONGRUITÀ LAVORI EDILI NAZIONALE
A breve partirà la Verifica della Congruità della Manodopera per tutti i Lavori Edili denunciati a partire dal 1° Novembre 2021.

Tale nuova importante procedura è stata introdotta dalle seguenti Fonti:
Art. 8, c. 10-bis del D.L. 16/7/2020 n°76 (Decreto Semplificazioni) nel quale si stabilisce che al DURC Dol viene aggiunto il Documento di Congruità sull’incidenza della manodopera per specifico intervento.
Accordo delle Parti Sociali del 10 Settembre 2020 a recepimento dell’Avviso Comune del 28/10/2010 nel quale, con apposita tabella, vengono indicati gli indici minimi di Congruità per ogni singola categoria di lavori.
D.M. del 25 Giugno 2021 n.143 attuativo dell’accordo del 10/9/2020.
Circolari CNCE e INL

FINALITA’: -Contrastare il fenomeno del LAVORO NERO, (i lavoratori impiegati in cantiere dovranno essere in numero proporzionato all’incarico affidato all’Impresa) ed il DUMPING CONTRATTUALE (evitare, quindi, che lavorazioni edili vengano eseguite da imprese non adeguatamente formate che non applicano contratti dell’edilizia)
ATTENZIONE, da non confondere con la Congruità per i lavori terremoto che sarà mantenuta con metodologie ed applicazioni diverse già in uso!
I lavori già sottoposti alla verifica di Congruità Terremoto non saranno soggetti alla Congruità Nazionale.

La Congruità Nazionale verrà controllata e rilasciata, per singolo Cantiere, esclusivamente dalle Casse Edili Italiane e riguarderà:
Tutti i Lavori Pubblici
I Lavori Privati per opere il cui valore complessivo risulti pari o superiore a 70 Mila Euro.
A titolo esemplificativo si rappresenta che per la verifica verrà ripreso il Principio del Rispetto delle Ore, conseguentemente:

  1. Per la Regolarità l’impresa dovrà dichiarare un numero di ore, lavorate e non, NON INFERIORE a QUELLO CONTRATTUALE.
  2. La somma delle Ore Lavorate e di quelle Non Lavorate computabili, non dovrà essere inferiore al monte ore lavorabili nel mese.
  3. Il numero delle ore lavoro dovrà essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto applicato.
  4. Le ore dovranno essere denunciate e la Congruità calcolata per singolo Appalto/Cantiere, ad ogni Cantiere verrà assegnato un “CODICE UNIVOCO”.

Le dichiarazioni dovranno contenere tutte le ore lavorate da: Imprese, Lavoratori Autonomi e dai Soci Lavoratori che concorreranno all’esecuzione dei lavori.
La richiesta di Congruità potrà essere effettuata dal:

  • Committente Lavori
  • Impresa affidataria (o suo delegato ai sensi dell’Art.1 Legge n.12/79)

Attenzione, nel caso l’impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell’orario contrattuale la Cassa dovrà richiedere all’impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili mensili.
L’Attestazione di Congruità verrà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile competente e dovrà essere dimostrata:

  • Per i Lavori Privati prima del pagamento del Saldo Finale da parte del Committente lavori.
  • Per i Lavori Pubblici prima della presentazione dell’Ultimo Stato d’Avanzamento Lavori e prima di procedere con il Saldo Finale Lavori.

Nel caso di mancato assolvimento, quindi, con Congruità NEGATIVA l’Impresa verrà segnalata Irregolare in BNI con conseguente DURC DOL NON REGOLARE!

Tutte le Casse Edili ed Edilcasse d’Italia opereranno all’unisono con il programma specifico CNCE-EdilConnect

La Direzione CEDAM

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