INTEGRAZIONE ALL’INDENNITA’ DI MALATTIA
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla ITS, dall’EET o E.V.R. e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:
Periodo | CCNL- Contratto Nazionale |
1° 2° 3° giorno (fino a 6 gg) | 0 |
1° 2° 3° giorno (fino a 12 gg) | 0,5000 |
1° 2 ° 3° giorno (oltre 12 gg) | 1,0000 |
Dal 4° al 20° giorno | 0,3300 |
Dal 21° al 180° giorno | 0,1070 |
Dal 181° al 365° giorno | 0,5000 per le sole giornate non indennizzate dall’INPS |
Ricordiamo che in osservanza del CCNL dai coefficienti sopra esposti è già stata decurtata la percentuale del 4,95% (0,0495) dei riposi annui che vanno erogati direttamente dall’impresa all’operaio.
Il trattamento economico giornaliero, sopra determinato, viene corrisposto dall’impresa all’operaio e all’apprendista per sei giorni la settimana, le festività sono escluse. In caso di ricaduta della stessa malattia o di altro evento conseguenza della prima malattia riconosciuta dall’INPS, ai fini dei coefficienti da applicare vale la normativa dell’INPS medesimo.
Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali, considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese.
L’eventuale rimborso ossia l’eccedenza dell’anticipato in busta sul trattenuto in denuncia, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l’impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi anche nei periodi precedenti o successivi ed abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione di seguito indicata: certificati medici + copie buste paga.
La sospensione viene determinata a condizione che il lavoratore proceda celermente con gli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario.
INTEGRAZIONE ALL’INDENNITA’ D’INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
Nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui all’art. 27 è tenuta ad erogare all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
Periodi | CCNL Contratto Nazionale |
1° giorno successivo all’infortunio al 90° giorno | 0,234 |
Dal 91° giorno in poi | 0,045 |
Ricordiamo che in osservanza del CCNL dai coefficienti sopra esposti è già stata decurtata la percentuale del 4,95% (0,0495) dei riposi annui che vanno erogati direttamente dall’impresa all’operaio.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL, comprese le domeniche e le festività.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali,
considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese
L’eventuale rimborso ossia l’eccedenza dell’anticipato in busta sul trattenuto in denuncia, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l’impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi anche nei periodi precedenti o successivi ed abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione di seguito indicata:
certificati medici + copie buste paga.
Si fa presente che l’EVR è escluso dalla base del conteggio dell’indennità Malattia
e perciò gli elementi base per i conteggi stessi saranno i seguenti:
Paga Base + Indennità di Contingenza + ITS .
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ATTENZIONE !! Le procedure per il nuovo trattamento della Malattia/Infortunio, come da contratto, in vigore dal 1° Dicembre 2011 sono riportate di seguito scorrendo la presente pagina.
Con carattere sperimentale e transitorio fino alla scadenza del CCRL del 27/ luglio 2007, a decorrere dal 1 Giugno 09, ai lavoratori assenti per malattia fino a 6 giorni, verrà riconosciuto un contributo di € 20,00 per ognuno dei primi 3 giorni di assenza. Il contributo è erogato dall’impresa al dipendente che ha almeno 600 ore lavorate e versate alla CEDAM nei nove mesi precedenti l’evento; l’impresa entro sei mesi richiederà alla C.ED.A.M il rimborso di quanto erogato, allegando il certificato medico e la busta paga relativa al mese di erogazione.
Coefficienti operai- apprendisti
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO In vigore dal 1° luglio 2008 | ||
CARENZA MALATTIA DAL 1° AL 3° GIORNO (durata malattia fino a 6 gg) 1,562 – fino a 6 gg viene comunque corrisposto il 23,45% CARENZA MALATTIA DAL 1° AL 3° GIORNO (durata malattia > 7gg < di 12gg) 4,896 – retribuzione al 50% (6,66/2) + 1,562 (gnf) CARENZA MALATTIA DAL 1° AL- 3° GIORNO (durata malattia oltre 12 gg) 8,222– retribuzione al 100% + gnf (6,66+1,562)40 ore settimanali /6 gg (da lunedì a sabato) = 6,66 6,66 x 23,45 % = 1,562 (maggiorazione 23,45% /gg)Il C.C.N.L. per la cosiddetta Carenza prevede: 1) sotto i 7 gg solo l’accantonamento (la nostra Cassa riconosce, come prestazione migliorativa, la percentuale dei riposi del 4,95; che il C.C.N.L. non contempla); 2) tra i 6 ed i 12 gg il coefficiente del 0,500; 3) oltre i 12 gg coefficiente del 1,00. MALATTIA DAL 4° AL 20° GIORNO MALATTIA DAL 21° AL 180° GIORNO MALATTIA DAL 181° AL 365° GIORNO (con indennità INPS)C.S. 2,600 MALATTIA DAL 181° AL 365° GIORNO (senza indennizzo INPS) Per tutte le province della Regione Marche |
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE | ||||||||||
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per le province di ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO
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per la provincia di PESARO
ATTENZIONE, a partire dal 1° Dicembre 2011 a seguito del Rinnovo C.C.R.L., per i dipendenti delle Imprese del comparto Edili ed affini delle Marche, il trattamento Malattia-Infortunio verrà trattato come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro