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Coefficienti operai

INTEGRAZIONE ALL’INDENNITA’ DI MALATTIA

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla ITS, dall’EET o E.V.R. e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:

Periodo CCNL- Contratto Nazionale
1° 2° 3° giorno (fino a 6 gg) 0
1° 2° 3° giorno (fino a  12 gg) 0,5000
1° 2 ° 3° giorno (oltre 12 gg) 1,0000
Dal 4° al 20° giorno 0,3300
Dal 21° al 180° giorno 0,1070
Dal 181° al 365° giorno 0,5000 per le sole giornate non indennizzate dall’INPS

Ricordiamo che in osservanza del CCNL dai coefficienti sopra esposti è già stata decurtata la percentuale del 4,95% (0,0495) dei riposi annui che vanno erogati direttamente dall’impresa all’operaio.

Il trattamento economico giornaliero, sopra determinato, viene corrisposto dall’impresa all’operaio e all’apprendista per sei giorni la settimana, le festività sono escluse. In caso di ricaduta della stessa malattia o di altro evento conseguenza della prima malattia riconosciuta dall’INPS, ai fini dei coefficienti da applicare vale la normativa dell’INPS medesimo.

Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali, considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese.

L’eventuale rimborso ossia l’eccedenza dell’anticipato in busta sul trattenuto in denuncia, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l’impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi anche nei periodi precedenti o successivi ed abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione di seguito indicata: certificati medici + copie buste paga.

  • Qualora per un periodo di malattia l’operaio non fornisse idonea certificazione medica, non si deve segnalare una chiusura ed un nuovo inizio di malattia, ma lasciare l’indicazione iniziale e comunicare con una NOTA SCRITTA da allegare alla denuncia mensile unificata gli eventuali giorni di assenza non giustificati dai certificati medici,per i quali l’impresa non effettua anticipazioni di malattia per conto dell’INPS.
    • Nell’ipotesi di operaio o apprendista rientrato al lavoro dopo un periodo di malattia, ricada in un nuovo evento morboso, che può essere considerato quale stato di ricaduta della stessa precedente malattia riconosciuta dall’INPS, l’impresa per il pagamento dell’integrazione salariale del nuovo periodo dovrà tener conto dei giorni di calendario della malattia precedente e quindi applicare i corrispondenti coefficienti contrattuali.
    • Qualora la malattia superi i 180 giorni durante lo stesso anno solare, l’integrazione salariale per le giornate non indennizzate dall’INPS è dovuta all’operaio fino al 365° giorno di calendario. Nel caso in cui la malattia prosegua nell’anno solare successivo, si interrompe il pagamento in atto per il periodo dal 181° al 365° giorno non indennizzato dall’INPS, in quanto con il nuovo anno solare, l’Istituto ripristina l’intervento economico per ulteriori 180 giorni.
    • Nel caso la malattia intervenga nel corso del periodo di godimento delle ferie, viene sospesa la fruizione nelle seguenti ipotesi:
    – malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
    – malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

La sospensione viene determinata a condizione che il lavoratore proceda celermente con gli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario.

INTEGRAZIONE ALL’INDENNITA’ D’INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

Nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui all’art. 27 è tenuta ad erogare all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

Periodi CCNL Contratto Nazionale
1° giorno successivo all’infortunio al 90° giorno 0,234
Dal 91° giorno in poi 0,045

 

Ricordiamo che in osservanza del CCNL dai coefficienti sopra esposti è già stata decurtata la percentuale del 4,95% (0,0495) dei riposi annui che vanno erogati direttamente dall’impresa all’operaio.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL, comprese le domeniche e le festività.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.

Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali,
considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese

L’eventuale rimborso ossia l’eccedenza dell’anticipato in busta sul trattenuto in denuncia, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l’impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi anche nei periodi precedenti o successivi ed abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione di seguito indicata:
certificati medici + copie buste paga.

Si fa presente che l’EVR è escluso dalla base del conteggio dell’indennità Malattia
e perciò gli elementi base per i conteggi stessi saranno i seguenti:
Paga Base + Indennità di Contingenza + ITS .

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ATTENZIONE !! Le procedure per il nuovo trattamento della Malattia/Infortunio, come da contratto, in vigore dal 1° Dicembre 2011 sono riportate di seguito scorrendo la presente pagina.

Con carattere sperimentale e transitorio fino alla scadenza del CCRL del 27/ luglio 2007, a decorrere dal 1 Giugno 09, ai lavoratori assenti per malattia fino a 6 giorni, verrà riconosciuto un contributo di € 20,00 per ognuno dei primi 3 giorni di assenza. Il contributo è erogato dall’impresa al dipendente che ha almeno 600 ore lavorate e versate alla CEDAM nei nove mesi precedenti l’evento; l’impresa entro sei mesi richiederà alla C.ED.A.M il rimborso di quanto erogato, allegando il certificato medico e la busta paga relativa al mese di erogazione.

Coefficienti operai- apprendisti

 

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In vigore dal 1° luglio 2008

CARENZA MALATTIA DAL 1° AL 3° GIORNO (durata malattia fino a 6 gg) 1,562 – fino a 6 gg viene comunque corrisposto il 23,45%

CARENZA MALATTIA DAL 1° AL 3° GIORNO (durata malattia > 7gg < di 12gg) 4,896 – retribuzione al 50% (6,66/2) + 1,562 (gnf)

CARENZA MALATTIA DAL 1° AL- 3° GIORNO (durata malattia oltre 12 gg) 8,222– retribuzione al 100% + gnf (6,66+1,562)40 ore settimanali /6 gg (da lunedì a sabato) = 6,66

6,66 x 23,45 % = 1,562 (maggiorazione 23,45% /gg)Il C.C.N.L. per la cosiddetta Carenza prevede:

1) sotto i 7 gg solo l’accantonamento (la nostra Cassa riconosce, come prestazione migliorativa, la percentuale dei riposi del 4,95; che il C.C.N.L. non contempla);

2) tra i 6 ed i 12 gg il coefficiente del 0,500;

3) oltre i 12 gg coefficiente del 1,00.

MALATTIA DAL 4° AL 20° GIORNO
0,3795 (coefficiente C.C.N.L.) x 6,66 = 2,5275 + 1,562 (gnf) = 4,090

MALATTIA DAL 21° AL 180° GIORNO
0,1565 (coefficiente C.C.N.L.) x 6,66 = 1,0423 + 1,562 (gnf) = 2,600

MALATTIA DAL 181° AL 365° GIORNO (con indennità INPS)C.S. 2,600

MALATTIA DAL 181° AL 365° GIORNO (senza indennizzo INPS)
0,5495 (coefficiente C.C.N.L.) x 6,66 = 7,2095 + 1,562 (gnf) = 5,222

Per tutte le province della Regione Marche

 

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE
Giorni Coefficiente
1° – 3° 4.485
4° – 90° 2.500
91° – in poi 1.380

per le province di ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO

Giorni Coefficiente
1° – 3° 6.771
4° – 90° 2.500
91° – in poi 1.380

per la provincia di PESARO

ATTENZIONE, a partire dal 1° Dicembre 2011 a seguito del Rinnovo C.C.R.L., per i dipendenti delle Imprese del comparto Edili ed affini delle Marche, il trattamento Malattia-Infortunio verrà trattato come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

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