C.ED.A.M.
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Contribuzioni

Contribuzioni C.ED.A.M. dal 1 Marzo 2000

La misura complessiva delle contribuzioni della C.ED.A.M. dal 1 marzo 2000 sarà come da tabella allegata.

Ricordiamo che queste percentuali vanno versate ESCLUSIVAMENTE per le ore di lavoro ordinarie e per le 11 festività (pari ad 88 ore – 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 e 25 e 26 dicembre, Santo Patrono). Non quindi per le ore di malattia o di infortunio.

Si comunica che a partire dal mese di febbraio 1997 la C.ED.AM. accetterà soltanto le denunce mensili operai apprendisti occupati e quelle relative alle prestazioni per malattie e infortuni compilate sugli appositi moduli 02 e 03 predisposti alla cassa.

N.B. gli importi liquidati dalla CEDAM che, per qualsiasi motivo non vengono riscossi dai lavoratori interessati o dai loro aventi causa entro 6 (sei) mesi dalla data di emissione, sono accantonati in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile CEDAM, fino a cinque anni dalla data suddetta e comunque fino a prescrizione legale; trascorso tale termine, su domanda del lavoratore interessato, la CEDAM, previa attenta verifica, provvederà alla erogazione di un contributo straordinario secondo quanto previsto dal regolamento delle Prestazioni Extracontrattuali.

PERCENTUALI CONTRIBUTIVE DELLA CASSA IN VIGORE

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