Contribuzioni C.ED.A.M. dal 1 Marzo 2000
La misura complessiva delle contribuzioni della C.ED.A.M. dal 1 marzo 2000 sarà come da tabella allegata.
Ricordiamo che queste percentuali vanno versate ESCLUSIVAMENTE per le ore di lavoro ordinarie e per le 11 festività (pari ad 88 ore – 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 e 25 e 26 dicembre, Santo Patrono). Non quindi per le ore di malattia o di infortunio.
Si comunica che a partire dal mese di febbraio 1997 la C.ED.AM. accetterà soltanto le denunce mensili operai apprendisti occupati e quelle relative alle prestazioni per malattie e infortuni compilate sugli appositi moduli 02 e 03 predisposti alla cassa.
N.B. gli importi liquidati dalla CEDAM che, per qualsiasi motivo non vengono riscossi dai lavoratori interessati o dai loro aventi causa entro 6 (sei) mesi dalla data di emissione, sono accantonati in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile CEDAM, fino a cinque anni dalla data suddetta e comunque fino a prescrizione legale; trascorso tale termine, su domanda del lavoratore interessato, la CEDAM, previa attenta verifica, provvederà alla erogazione di un contributo straordinario secondo quanto previsto dal regolamento delle Prestazioni Extracontrattuali.