Si comunica che il DURC DOL, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui all’art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che:
“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”
SCARICA CIRCOLARE CNCE N.700 VALIDITA’ DURC con specifica presa di posizione dell’INPS
Si coglie l’occasione per ricordare che il DURC DOL HA VALORE SOLAMENTE SE CONTROLLATO DIRETTAMENTE A VIDEO nel PORTALE! L’accettazione di una semplice stampa, addirittura in fotocopia senza alcuna firma NON HA ALCUN VALORE LEGALE! L’Impresa, il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore della Sicurezza debbono chiedere a tutte le imprese le credenziali di accesso ai portali INAIL o INPS e verificare di persona la regolarità contributiva di ogni impresa e/o soggetto che entri in cantiere!
Si rammenta, inoltre che, essendo le Casse Edili tra le attività ritenute essenziali, come previsto dal DPCM 22 marzo 2020 – Codice ATECO 94.11.00, gli uffici della CEDAM rimangono CHIUSI AL PUBBLICO ma pienamente operativi ed a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
La Presidenza e Direzione della Cassa Edile C.ED.A.M.