– FONDO APPRENDISTATO: il nuovo fondo, già previsto dall’allegato “L” del C.C.N.L. del 1/10/2004, prevede il versamento da parte delle imprese dello 0,50% fino a Maggio 2015, dell’ 1% dalla denuncia di Giugno 2015 (Accordo Parti Sociali del 03/06/2015) per ogni apprendista in forza da calcolarsi sugli Elementi Retributivi; il versamento, scaduta la proroga prevista dall’accordo del 5/03/2012, decorre dal 1° Maggio 2012, quindi dalla denuncia mensile C.ED.A.M. di Giugno con le identiche modalità di versamento previste per il pagamento ordinario della Cassa; in sostanza, in presenza di un apprendista il versamento alla CEDAM va aumentato dello 0,5%; dell’1% da Giugno 2015.
Il fondo è finalizzato: al pagamento della Cassa Integrazione Apprendisti (C.I.G.) in caso di maltempo così come previsto dal C.C.N.L. del 23/07/2008 all’Art.12.
Quindi, in caso di sospensione o riduzione del lavoro dell’Apprendista in forza per maltempo l’azienda potrà riconoscere un emolumento pari al trattamento C.I.G. corrisposto all’operaio; tale prestazione sarà rimborsata dalla C.ED.A.M. alle Imprese, per ottenere il rimborso l’Apprendista, alla data dell’evento, dovrà:
– Essere alle dipendenze di un’impresa iscritta ed in regola con i versamenti alla CEDAM.
– Avere accantonamenti versati alla CEDAM per tale contributo per almeno 250 ore di lavoro effettivamente prestato nei 3 (tre) mesi precedenti l’evento; e dal mese di Giugno 2015, 250 ore di lavoro effettivamente prestato anche nei 3 (tre) mesi successivi l’evento stesso.
Le richieste di rimborso per intemperie stagionali, da parte delle Imprese, potranno essere presentate entro 120 giorni dal termine dell’evento corredate da:
– Busta paga dell’apprendista relativa al mese dove si è verificato l’evento
– Autorizzazione dell’INPS per analogo intervento (Cassa Integrazione) richiesta per operai in forza; nel caso l’impresa abbia soltanto apprendisti in forza, nel caso non sia in grado di produrre una documentazione specifica, potrà presentare una autocertificazione.
ATTENZIONE: L’Azienda potrà erogare un anticipo per un periodo complessivo annuale non superiore alle 150 ore per dipendente!!!
Vi invitiamo, comunque, a consultare i testi completi riguardanti la Prestazione nell’apposito link: Accordi Parti Sociali C.ED.A.M.: Accordo del 25/06/2012, in parte modificato con Accordo del 03/06/2015.