INTEGRAZIONE ALL’INDENNITA’ DI MALATTIA
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all’art. 27, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla ITS, dall’EET o E.V.R. e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:
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1° 2° 3° giorno |
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1° 2° 3° giorno |
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1° 2° 3° giorno |
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Dal 4° al 20° |
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Dal 21° al 180° |
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Dal 181° al 365° dal 181° al 270° |
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Ricordiamo che in osservanza del CCNL dai coefficienti sopra esposti è già stata decurtata la percentuale del 4,95% (0,0495) dei riposi annui che vanno erogati direttamente dall’impresa all’operaio.
Il trattamento economico giornaliero, sopra determinato, viene corrisposto dall’impresa all’operaio e all’apprendista per sei giorni la settimana, le festività sono escluse. In caso di ricaduta della stessa malattia o di altro evento conseguenza della prima malattia riconosciuta dall’INPS, ai fini dei coefficienti da applicare vale la normativa dell’INPS medesimo.
Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali, considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese.
L’eventuale rimborso ossia l’eccedenza dell’anticipato in busta sul trattenuto in denuncia, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l’impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi anche nei periodi precedenti o successivi ed abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione di seguito indicata: certificati medici + copie buste paga.
- Qualora per un periodo di malattia l’operaio non fornisse idonea certificazione medica, non si deve segnalare una chiusura ed un nuovo inizio di malattia, ma lasciare l’indicazione iniziale e comunicare con una NOTA SCRITTA da allegare alla denuncia mensile unificata gli eventuali giorni di assenza non giustificati dai certificati medici,per i quali l’impresa non effettua anticipazioni di malattia per conto dell’INPS.
• Nell’ipotesi di operaio o apprendista rientrato al lavoro dopo un periodo di malattia, ricada in un nuovo evento morboso, che può essere considerato quale stato di ricaduta della stessa precedente malattia riconosciuta dall’INPS, l’impresa per il pagamento dell’integrazione salariale del nuovo periodo dovrà tener conto dei giorni di calendario della malattia precedente e quindi applicare i corrispondenti coefficienti contrattuali.
• Qualora la malattia superi i 180 giorni durante lo stesso anno solare, l’integrazione salariale per le giornate non indennizzate dall’INPS è dovuta all’operaio fino al 365°/270° giorno di calendario. Nel caso in cui la malattia prosegua nell’anno solare successivo, si interrompe il pagamento in atto per il periodo dal 181° al 365°/270° giorno non indennizzato dall’INPS, in quanto con il nuovo anno solare, l’Istituto ripristina l’intervento economico per ulteriori 180 giorni.
• Nel caso la malattia intervenga nel corso del periodo di godimento delle ferie, viene sospesa la fruizione nelle seguenti ipotesi:
– malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
– malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
La sospensione viene determinata a condizione che il lavoratore proceda celermente con gli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario.
INTEGRAZIONE ALL’INDENNITA’ D’INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
Nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui all’art. 27 è tenuta ad erogare all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
Periodi |
CCNL Contratto Nazionale |
1° giorno successivo all’infortunio al 90° giorno |
0,234 |
Dal 91° giorno in poi |
0,045 |
Ricordiamo, inoltre, che in osservanza del CCNL dai coefficienti sopra esposti è già stata decurtata la percentuale del 4,95% (0,0495) dei riposi annui che vanno erogati direttamente dall’impresa all’operaio.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL, comprese le domeniche e le festività.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali,
considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese
L’eventuale rimborso ossia l’eccedenza dell’anticipato in busta sul trattenuto in denuncia, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l’impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi anche nei periodi precedenti o successivi ed abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione di seguito indicata: certificati medici + copie buste paga.
Si fa presente che l’EVR è escluso dalla base del conteggio dell’indennità Malattia
e perciò gli elementi base per i conteggi stessi saranno i seguenti:
Paga Base + Indennità di Contingenza + ITS .
Trattamento indennità malattia valida fino al 30/11/2011