Patente a crediti: disponibili le nuove funzionalità della piattaforma INL
Dal 10 luglio 2025 la piattaforma digitale INL per consultare la Patente a Crediti e richiedere crediti aggiuntivi è operativa con le nuove funzionalità. Ecco come accedere e chi sono i soggetti abilitati. Dopo l’approvazione del Decreto Direttoriale 43/2025, che disciplina l’accesso e la consultazione dei dati relativi alla “Patente a Crediti”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avvisa gli utenti interessati che a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2025 sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti del Portale dei Servizi INL. La piattaforma rende ora disponibili per ciascuna patente le informazioni necessarie alle verifiche previste dalla legge e permette il riconoscimento dei crediti aggiuntivi. Ricordiamo che l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA. https://youtu.be/-YIycBIqWT8
Come funziona la piattaforma dell’INL?
A partire dal 10 luglio 2025, come annunciato durante il webinar informativo promosso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il portale è attivo per consultare i dati e richiedere, con apposita istanza, il riconoscimento di crediti supplementari. L’accesso, garantito tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, consente non solo di richiedere la patente ma anche di seguire in tempo reale l’aggiornamento del punteggio assegnato. I crediti attribuiti in funzione dell’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio sono caricati automaticamente e consultabili dagli utenti. Diversamente, per tutte le altre tipologie di crediti in relazione a titoli, requisiti professionali o altre condizioni previste dalla normativa, l’accredito avviene il giorno successivo alla presentazione della richiesta, che deve essere corredata dalla documentazione necessaria a supportare il diritto al punteggio aggiuntivo. Per le imprese che presentano domanda per la prima volta a partire dal 10 luglio 2025, è applicato un sistema aggiornato per il rilascio e la gestione della patente, che prevede comunque la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti ulteriori in base alla formazione e alle competenze acquisite. Qualora si rilevassero errori nella compilazione o nell’invio della documentazione a supporto del punteggio, è possibile effettuare una correzione entro 24 ore dello stesso giorno. Per gli errori riscontrati dopo le 24 ore della giornata di invio, per eventuali rettifiche è necessario rivolgersi direttamente all’Ispettorato.
Come si gestiscono i crediti aggiuntivi?
Tra le novità principali introdotte nella piattaforma digitale dell’INL spicca la funzionalità per la gestione dei crediti aggiuntivi, accessibile nella sezione “Istanza patente e requisiti ulteriori”. La richiesta dei crediti aggiuntivi può essere presentata sia in fase di rilascio della patente sia successivamente da chi è già titolare. In questa prima fase, i crediti riguardano esclusivamente i seguenti requisiti:
storicità dell’azienda, calcolata sulla base dell’iscrizione alla CCIAA (il sistema attribuisce automaticamente il punteggio interrogando i registri camerali; sono previste 4 fasce, a partire da un minimo di 5 anni come da tabella allegata al D.M. 132/2024);
certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza(SGSL) conforme alla norma UNI EN ISO 45001;
asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)sulla salute e sicurezza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, rilasciata da Organismi Paritetici iscritti al Repertorio nazionale (art. 51) e operanti secondo la norma UNI 11751-1;
consulenza e monitoraggio con esito positivo da parte degli stessi Organismi Paritetici iscritti al Repertorio;
Attestazione SOA di classifica I o classifica II.
Per ciascun requisito, il soggetto richiedente dovrà allegare la documentazione comprovante, indicando anche le date di inizio e fine validità. Per le attività di consulenza e monitoraggio, l’Ispettorato ha chiarito che la documentazione dovrà riportare l’attestazione prevista dall’art. 51, comma 3-bis, del Testo Unico. Infine, è possibile rinnovare i documenti entro i 30 giorni precedenti la loro scadenza, caricandoli sulla piattaforma per garantire la continuità dei crediti aggiuntivi. In caso contrario, alla scadenza, i relativi crediti verranno automaticamente sottratti dal punteggio della patente.
Quali dati possono essere consultati?
Ai sensi dell’art. 3 del D.D. 43/2025, i soggetti legittimati, una volta autenticati secondo i requisiti di sicurezza previsti, possono accedere alle seguenti informazioni:
riepilogo impresa/lavoratore autonomo:
ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo;
codice Fiscale;
Paese;
richiedente della patente:
nome;
cognome;
codice fiscale;
ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
riepilogo patente:
numero patente;
data di rilascio;
stato patente (attiva/sospesa);
punteggio patente:
punteggio iniziale;
punteggio attuale;
data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
provvedimenti definitivi:
numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.
Chi sono i soggetti abilitati alla visualizzazione della patente a crediti?
Secondo l’art. 4 del decreto, i seguenti soggetti sono abilitati ad accedere alla piattaforma telematica per visualizzare le informazioni relative alla Patente a Crediti:
titolari della patente o loro delegati;
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
organismi pariteticiiscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008;
responsabile dei lavori;
coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomiche operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.
Modalità di accesso
I soggetti abilitati possono accedere alla piattaforma informatica dedicata (Portale dei Servizi) utilizzando credenziali SPID di livello di sicurezza non inferiore al livello 2, CIE o altri strumenti di autenticazione elettronica riconosciuti e notificati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014. L’accesso avviene tramite interrogazione puntuale, inserendo il codice fiscale del titolare della patente. Per quanto riguarda i titolari della patente o i loro delegati, la visualizzazione è consentita esclusivamente se risultano registrati nei sistemi informativi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro come legali rappresentanti pro tempore, lavoratori autonomi o soggetti formalmente delegati. Invece, i restanti soggetti abilitati per poter accedere devono autodichiarare il proprio titolo abilitante, assumendosene la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Infine, anche gli organi di vigilanza previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 hanno facoltà di accedere alle informazioni contenute nell’articolo 3 del D.D. n. 43/2025 nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale.
Chi e come è possibile delegare?
Come comunicato durante gli incontri INL, gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono, a partire dal 10 luglio 2025, nominare un delegato attraverso l’applicazione “Gestione deleghe”. È possibile scegliere sia un delegato già incaricato in precedenza, sia una persona nuova. Inoltre, si può delegare anche un’associazione datoriale, indicando il Codice Fiscale della sede di riferimento (da non confondere con la Partita IVA). Se non viene formalizzata una delega tramite questa procedura, l’accesso alla piattaforma “Patente a crediti” sarà riservato esclusivamente al responsabile aziendale, cioè al legale rappresentante o titolare. Gli operatori economici che richiedono la patente dal 10 luglio 2025 devono prima registrarsi nei sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e, solo se desiderano nominare un delegato, utilizzare successivamente l’applicazione “Gestione Deleghe”. Questa procedura non si applica agli operatori economici esteri, sia UE che extra-UE.
Chi è responsabile dei dati?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è autonomamente responsabile del trattamento dei dati personali necessari alla gestione del servizio denominato ‘Patente a Crediti (PAC)’, fornito tramite il proprio Portale dei Servizi. Per la gestione di tale portale, l’Ispettorato può avvalersi di soggetti terzi, appositamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Durata della conservazione dei dati
I dati relativi alla Patente sono consultabili fino alla sua validità, mentre i provvedimenti sanzionatori (sospensioni o decurtazioni) restano visibili per massimo 5 anni dalla registrazione.
Tracciatura degli eventi
Il sistema informatico della Patente a Crediti garantisce il tracciamento completo di tutte le operazioni di visualizzazione, al fine di monitorare e documentare ogni accesso e tutelare i diritti degli interessati. Per assicurare l’integrità dei dati, i log di sistema sono registrati su un registro informatico configurato in modalità append-only: ciò significa che le informazioni possono essere solo aggiunte e consultate, senza possibilità di cancellazione o sovrascrivere quelle già registrate. Ogni operazione di visualizzazione viene tracciata e associata alle seguenti informazioni:
codice fiscale dell’utente che ha effettuato l’accesso;
codice fiscale dell’impresa o lavoratore autonomo oggetto dell’operazione di visualizzazione;
ruolo autodichiarato dell’utente (per l’accesso tramite applicazione “Visualizzazione Patente a Crediti in Autodichiarazione”);
ruolo ufficiale registrato nei sistemi INL;
data e ora dell’operazione effettuata.
Nel caso in cui l’utente acceda utilizzando lo SPID professionale, viene tracciato esclusivamente il codice fiscale dell’ente o soggetto giuridico associato allo SPID, senza registrare dati riferiti alla persona fisica che ha materialmente effettuato l’accesso. I registri delle operazioni non sono soggetti ad analisi automatizzate né a meccanismi di allerta automatica. Tuttavia, per garantire la massima trasparenza e disponibilità per eventuali controlli, i log vengono conservati per un periodo di cinque anni. Infine, ricordiamo che, L’INL ha messo a disposizione anche dei video tutorial: attestazione legale, deleghe, patente e requisiti , visualizzazione della patente a crediti.
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