Vi informiamo che nella Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2024 n°221 è stato pubblicato il D.M. del 18 settembre 2024 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. La domanda va presentata sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega informa scritta. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la presentazione della domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Dvr valido e designazione Rspp se previsti).
Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – Ispettorato Nazionale del Lavoro
Patente a Crediti: fino al 31 ottobre requisiti autocertificabili
Nella circolare n. 4 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornisce le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia: il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Disciplina transitoria
TALE AUTOCERTIFICAZIONE ha scadenza il 1° novembre data entro cui si dovrà aver effettuato l’iscrizione al portale INL
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI
Sanzione amministrativa
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o abbia fornito dichiarazione mendace sul possesso dei requsiti… avrà la sospensione di mesi 12 oltre sanzione accessoria di € 60.000. Inoltre l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Comunicazione all’RLST
I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
Possono utilizzare il servizio RLST dell’Edilart Marche le imprese iscritte C.ED.A.M. che hanno verbalizzato la nomina e che sono regolari con il versamento dei contributi.
L’invio dell’informativa sulla presentazione della domanda va fatto, mettendo sempre per conoscenza coordinatore@edilartmarche.it, all’RLST del proprio territorio:
1. Matteo Lannes provincia di Ascoli Piceno e Fermo (FILCA CISL)
EMAIL: rlstap@cassacedamedilart.it
2. GASPARRONI GIANNI provincia Macerata (FILLEA CGIL )
EMAIL: rlstmc@cassacedamedilart.it
3. FIORETTI FRANCESCO provincia Ancona ( FENEAL UIL)
EMAIL: rlstan@cassacedamedilart.it
4. MASCARUCCI MICHELA provincia Pesaro Urbino(FILLEA CGIL)
EMAIL: rlstpu@edilartmarche.it