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Prestazioni Extracontrattuali Imprese

In vigore dal 01 Ottobre 2025

A seguito del nuovo Accordo delle Parti Sociali del 22 Luglio 2025

Rimborso Malattia – Infortunio

Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 27) e 28) del CCNL, le ditte iscritte alla Cedam e regolari con i versamenti mensili, potranno effettuare il conguaglio degli importi di malattia/infortunio nello stesso mese in cui si verifica l’evento, così come previsto dall’accordo delle PP.SS. del 10 maggio 2023. Per farlo dovranno fornire alla Cedam la documentazione necessaria ovvero il certificato medico e la busta paga del lavoratore; per le imprese non in regola con i versamenti nel mese in cui si verifica l’evento, una volta regolarizzata la posizione potranno richiedere il conguaglio comunque entro e non oltre i 3 mesi dall’evento.

Sostegno alla Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e Visite Mediche

Il requisito minimo per le imprese, valido per l’accesso a tutte le prestazioni CEDAM è avere un cantiere attivo nella Regione Marche ed essere in regola con i pagamenti alla Cassa Edile.

Alle imprese iscritte alla Cedam ed in regola con i versamenti mensili della contribuzione verranno riconosciuti:

  • Rimborso per l’aggiornamento dei sistemi di protezione, individuali o collettivi, al fine di migliorare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

  • Rimborso delle spese sostenute per i controlli sanitari obbligatori effettuati dal proprio medico del lavoro sui lavoratori dipendenti attualmente in forza all’azienda.

Entrambi i rimborsi sono stabiliti nella misura pari al 50% del costo sostenuto o per l’acquisto dei Dpi o per l’effettuazione delle visite mediche sanitarie; tale contributo sarà pari per un importo massimo di € 150,00 lordi per anno edile per impresa. Fatto salvo le modifiche che verranno apportate da quanto previsto dall’ “Allegato E” CCNL 20 maggio 2025 (Sorveglianza sanitaria). La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre; la documentazione da allegare è indicata nel relativo modulo di richiesta.

ALLEGATO 5: DOMANDA PER CONTRIBUTO PREVENZIONE E VISITE MEDICHE

Mutualizzazione Prevedi (contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese):

Nel caso in cui il lavoratore dovesse aderire alla contribuzione aggiuntiva (1%), a tutte le imprese iscritte, regolari con i versamenti contributivi mensili e con un’anzianità di iscrizione di almeno tre anni, la Cedam verserà a Prevedi gli importi relativi all’1% a carico impresa la quale compenserà l’importo nello stesso mese di riferimento.

Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al lordo delle trattenute di legge ove previste.

© Cassa Cedam: Cassa Edile Artigiana e della Piccola e Media Impresa delle Marche - Cod.Fisc. 93063730423
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